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statuto coord toscano
Venerdì 17 Giugno 2011 06:58

L'associazione Hurria aderisce al coordinamento toscano e qui viene riportato lo statuto.

 

Statuto dell’Associazione

 

Coordinamento toscano a sostegno della Repubblica Saharawi

ART. 1

E’ istituita, ai sensi della Legge 383/2000  e delle leggi regionali attuative,  l’associazione di promozione sociale denominata  “ Coordinamento  toscano a sostegno della Repubblica Saharawi”, di seguito denominata solo “ associazione”. Essa ha  sede legale in via Risorgimento, n. 61  Sesto Fiorentino (FI).

L’associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

ART. 2

L’associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità di solidarietà internazionale e sostegno al Popolo Saharawi e alla RASD, e di promozione di ogni iniziativa volta a trovare una soluzione di pace nel Maghreb e a far valere il diritto o all’autodeterminazione del Popolo Saharawi.

Per il raggiungimento di tali finalità l’associazione  intende realizzare le seguenti attività:

a)         coordinamento politico delle  Province  e dei Comuni toscani gemellati con Province e Comuni  della RASD (Repubblica Araba Saharawi Democratica) e delle Associazioni  Toscane solidali alla causa del popolo Saharawi comprese le organizzazioni e ONGs Toscane che cooperano con il Fronte Polisario e la RASD.

b)          realizzazioni di progetti di cooperazione e/o solidarietà a favore della popolazione Saharawi sia nei campi profughi di Tindouf che nei territori occupati del Sahara Occidentale.

c)         promozione e sensibilizzazione alla causa Saharawi  su tutto il territorio toscano e non;

d)         Accoglienza estiva dei minori Saharawi in Toscana, anche nell’ambito  del  progetto nazionale “Piccoli Ambasciatori di Pace” ;

e)         organizzazione di carovane ed invio di aiuti umanitari nei campi profughi Saharawi;

f)           realizzazione di incontri, dibattiti, manifestazione, corsi nelle scuole, seminari;

g)         partecipazione a manifestazioni civili, politiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

h)         organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni, incontri, conferenze e dibattiti, sia nazionali che internazionali;

i)           promozione scambi culturali e gemellaggi con enti e associazioni italiane e straniere;

j)           cura dell'informazione con produzione materiali cartacei e siti, ma anche in collaborazione  con altri soggetti;

k)         collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini;

l)           adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;

m)       promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

n)         L'associazione non si sovrappone a nessun organismo  promosso dalla Regione Toscana, ma caso mai si integra con essi;

 

L'associazione aderisce  all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il popolo Saharawi con sede in Roma individuando un proprio rappresentante a partecipare all’organismo nazionale.

Possono essere previste figure e ruoli di lavoro decisi su proposta dell'Assemblea dei Soci che si riunisce almeno tre volte l'anno.

ART. 3

Sono Soci dell’associazione coloro che  condividono le finalità del  presente  statuto, dei regolamenti interni, che si impegnano a rispettarli e che  sottoscrivono la  quota associativa annuale,  la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I soci possono essere associazioni o enti; ogni ente o associazione ha diritto ad un solo voto espresso tramite il proprio rappresentante.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile  e non rivalutabile.

Il ricavato delle  quote  associative sarà utilizzato per :

a)         mantenere un ufficio aperto che svolge i compiti  stabiliti dal  regolamento interno;

b)         preparare, rendicontare, raccogliere le proposte rispetto ai progetti che possono usufruire di  finanziamenti;

c)         redigere una newsletter informativa periodica;

d)         sostenere  il rimborso spese per viaggi e riunioni agli organi sociali. Tutte le prestazioni sono a titolo volontario.

e)         contributo al mantenimento della Rappresentanza del Fronte Polisario in Toscana

f)           Se il ricavato delle quote associative fosse superiore a quanto necessario per espletare i compiti sopra descritti, l' assemblea dei soci, in fase di bilancio definirà come investire la restante parte in progetti collettivi

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività di autofinanziamento aventi lo scopo finalizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 5

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo; l’eventuale diniego dovrà essere motivato per scritto.   Il socio respinto ha diritto di ricorso all’assemblea dei Soci, la quale darà un parere definitivo.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a partecipare all’assemblea dei soci e ad esercitare tutti i poteri per essa previsti,  secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dagli appositi  regolamento.

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L’associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori  dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci hanno il dovere di  rispettare i dettami del presente statuto e di osservare le regole dettate dalle istituzione ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

ART. 7

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a)         per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b)         per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro l’anno di competenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

c)         per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al perseguimento delle finalità dell'Associazione Entro 30 giorni il socio espulso può appellarsi avverso la delibera del Consiglio Direttivo e la decisione, non appellabile, spetterà all'Assemblea straordinaria dei soci che sarà prontamente convocata dal Presidente perché sia tenuta entro

i 30 giorni successivi. In mancanza di appello dell'espulsione sarà informata l'Assemblea dei Soci alla prima occasione.

Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

a)         l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);

b)         Il Presidente;

c)         il Consiglio Direttivo.

 

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ART. 9

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

ART. 10

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio  preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Coordinatore del Consiglio Direttivo.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito per posta elettronica inviato all'indirizzo comunicato dai Soci.

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per l’approvazione di modifiche statutarie  è invece necessaria la presenza della metà più uno  dei soci, anche nella seconda convocazione.

Per  il quorum necessario per deliberare lo scioglimento dell’associazione si va rinvio all’art. 20.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega da parte di un altro socio.

ART. 12

Compete all'Assemblea ordinaria  dei Soci:

a)         Approvare  la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

b)         approvare  il  rendiconto consuntivo e  il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)         eleggere il Consiglio Direttivo;

d)         eleggere gli eventuali responsabili di settore

e)         elegge il presidente

f)           approvare gli eventuali regolamenti interni;

g)         discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

h)         stabilire l’ammontare delle  quote associative annue;

Compete all’assemblea straordinaria dei Soci:

i)           approvare eventuali modifiche statutarie

j)           sciogliere l’associazione e decidere sulla devoluzione del  patrimonio residuo;

k)         deliberare in merito all’ eventuali appello presentati da un socio espulso dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno dei Soci.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea, con  possibilità di deleghe, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, all’interno del direttivo vengono individuati il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere;

gli eventuali  responsabili di settore   possono essere invitati alle riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese o ogni qualvolta i Coordinatori lo ritengano necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

ART. 15

Al Consiglio Direttivo spetta di:

a)         deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

b)         proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;

c)         redigere la proposta di regolamenti interni  dell'Associazione;

d)         redigere il  rendiconto preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;

e)         curare l'ordinaria amministrazione;

f)           programmare e realizzare le attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

g)         partecipare alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

ART. 16

I diL presidente è il legale rappresentante, ,  dirige l'Associazione e la rappresenta all’esterno verso terzi e verso le autorità.

in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ne fa le veci il vicepresidente

ART. 17

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Coordinatori, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 18

L'Associazione potrà costituire delle sezioni locali nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 19

 

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione  almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 20

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, da non indirsi prima di 10 gg. Dalla precedente, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in terza convocazione, da non indirsi prima di 10 gg. dalla precedente, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con   finalità similari; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con  scopo di lucro.

 

ART. 21

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

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