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Statuto | Stampa |

Statuto dell’associazione di Solidarietà con il Popolo Saharawi

Hurria”

 

Art. 1- Denominazione

E’ costituita l’associazione di Volontariato, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Associazione di Solidarietà con il Popolo Saharawi Hurria - OdV”, libera e autonoma associazione democratica di cittadini, enti del Terzo Settore ed enti locali.

 

Art. 2 – Sede e durata

La sede dell’associazione è posta presso il Circolo Arci nel comune di San Miniato, piazzale Ludovico Cardi, nr. 4, frazione di Cigoli ed ha durata illimitata.

 

Art. 3 – Scopi, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

 

L’associazione persegue le seguenti finalità e mette in atto le attività di seguito descritte:

  1. Accoglienza umanitaria;

l’associazione in particolare attiva iniziative di ospitalità in Italia di gruppi di cittadini saharawi, in particolare bambini, per reciproco incontro, cure mediche, corsi di formazione professionale, momenti di conoscenza della cultura e del folklore saharawi.

  1. Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

in particolare promuove iniziative di solidarietà, di aiuto umanitario, economico, sanitario, medico e di sostegno per il popolo Saharawi, in direzione della giustizia, della libertà e della pace, escludendo assolutamente ed in qualsiasi forma aiuti militari.

  1. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

in particolare promuove ogni iniziativa politica tesa a trovare una soluzione di pace nel Maghreb e a far valere il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza del popolo Saharawi; promuove anche la conoscenza della realtà culturale e sociale del popolo Saharawi.

L’associazione collabora inoltre con l’Associazione nazionale di Solidarietà e sostegno con il Popolo saharawi e con le altre forme e organi di coordinamento regionale, provinciali e locali che operano nello stesso ambito dell’associazione, nonché con la Rappresentanza del Popolo saharawi in Italia.

Collabora con le istituzioni locali e con altre associazioni e gruppi di volontariato operanti nel campo della solidarietà, in sintonia con le finalità dell’associazione.

 

Art. 4 – Ammissione degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell’associazione le persone e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi statutari e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi vuole essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo, insieme al versamento, all’atto di iscrizione, della quota associativa, stabilita annualmente dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

L’ ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua loro successiva convocazione.

 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere informati dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, dimissioni volontarie o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

art. 7 - Organi

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

  • l’Organo di Controllo

 

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Art. 8 – L’Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

E’ facoltà di ogni socio farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato; ogni associato non può rappresentare più di un socio oltre sé stesso.

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, anche su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea dei soci ha il compito di:

 

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e il presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approvare il bilancio d’esercizio, presentato dal Consiglio;

  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • decidere sui ricorsi di soci per i quali è stata deliberata l’esclusione dal Consiglio;

  • deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • deliberare lo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo;

  • deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

  • deliberare su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, anche se di pertinenza di un altro organo sociale.

 

Art. 9 – Convocazione dell’assemblea e quorum

La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, ad ogni avente diritto a parteciparvi all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a parteciparvi, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti, le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione almeno la metà. La deliberazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione almeno la metà. La deliberazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consiglio dirige e dà attuazione agli indirizzi espressi dalla Assemblea dei Soci

alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio elegge al suo interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il Consiglio può compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessaria e utile al conseguimento dello scopo sociale. Il Consiglio è convocato dal presidente e, quando richiesto, da almeno due dei suoi membri e comunque almeno ogni due mesi. La seduta del Consiglio è valida quando è raggiunto il numero legale. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità

previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione

economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Il Segretario redige i verbali, cura l’aggiornamento degli elenchi sei soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

 

Il Tesoriere dura anch’esso in carica due anni ed è rieleggibile.

 

Art. 11 – Il Presidente

Il presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, in sua assenza, viene sostituito dal Vicepresidente; il presidente può nominare altrimenti un delegato incaricato di sostituirlo. Assieme al Consiglio mantiene i rapporti con le istituzioni saharawi e con persone, enti ed organizzazioni collegati all’Associazione.

 

Art. 12 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Nel caso di sua nomina iI componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 13Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

Art. 14Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

I proventi dell’Associazione sono costituiti da:

  • le quote sociali stabilite dall’Assemblea e gli eventuali contributi dei soci;

  • contributi di privati;

  • contributi di Enti pubblici e privati ;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • lasciti testamentari e donazioni;

  • proventi da attività di raccolta fondi

  • attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

Art. 15 – Bilancio d’esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro il 31 marzo dalla fine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 16 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendolo al Consiglio Direttivo e nello specifico al Segretario che li metterà a diposizione, su richiesta, presso la sede dell’associazione.

 

Art. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

 

Art. 18 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

Art. 19 – Scioglimento dell’associazione

L’Associazione ha durata illimitata. Qualora comunque lo scopo sia esaurito o divenuto di difficile attuazione, ovvero di scarsa utilità, l’associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno in seduta straordinaria.

L’assemblea, riunita in prima convocazione, delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La seconda convocazione, in questo caso, non può avvenire prima di una settimana dalla precedente.

L’assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

 

Approvato dall’assemblea dei soci il 28 ottobre 2020

 

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Associazione Hurria Piazzale Cardi,4 San Miniato (Pi) (ODV iscritta RUNTS)

Cod fiscale 91006290505

IBAN IT28P0103071152000000017707

Iscritti RUNTS: 60715